Nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta all’interpello di un contribuente che aveva eseguito un bonifico bancario incompleto di alcuni dati. L’Agenzia ha chiarito che con dati incompleti gli istituti bancari o postali non possono operare la ritenuta del 4% prevista dalla normativa per cui il contribuente non ha diritto alla detrazione. Si deve fare molta attenzione quindi nel predisporre il bonifico ad indicare causale, codice fiscale o partita iva di el beneficiario e riferimenti normativi. Si specifica comunque che per non perdere la detrazione del 36% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nell’anno 2013, Unico 2013 o modello 730/2013 è possibile , in caso di errori o omissioni, ripetere il pagamento con un nuovo bonifico completo di tutti i dati. Le parti potranno concordare in autonomia le modalità di restituzione del primo pagamento effettuato.
FISCO » Agevolazioni per le persone fisiche » Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico
L’Agenzia nega la detrazione 36% se il bonifico è incompleto
8 Giugno 2012 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Proroga al 31 marzo dell’invio comunicazione opzione di utilizzo del superbonus
- Superbonus 110% e Associazioni Sportive Dilettantistiche
- 110% anche per gli immobili senza APE: ma attenzione alle condizioni
- altri...
Normativa
- Superbonus e Sismabonus 110%: decreti in Gazzetta, modelli e circolare dell’Agenzia
- Ecobonus e Sismabonus: pronto lo sconto al cliente in fattura
- Riqualificazione energetica: definite le modalità di cessione dell’ecobonus
- altri...
Speciali
- Superbonus e condominio: gli unici proprietari accedono al 110%
- Superbonus e i chiarimenti per cessione e sconto in fattura
- Parrocchie escluse dal superbonus
- altri...