Il decreto attuativo sulla nuova Iva per cassa, che sta per essere firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che l’emissione della fattura differita nei primi 15 giorni di gennaio 2013 per le cessioni di beni consegnati a dicembre 2012 non consentirà di usufruire del regime dell’Iva per cassa per il pagamento dell’imposta, in quanto l’Iva sulle operazioni attive è rilevante per il calcolo dell’Iva da versare sulla base delle regole applicabili al momento in cui l’operazione si considera effettuata, cioè con le regole ordinarie previste dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Tale principio si applica anche all’Iva sulle fatture passive 2012 che verranno registrate nel 2013 come fatture da ricevere; tale Iva potrà essere detratta subito da chi opterà per il nuovo regime dell’Iva per cassa, anche senza attendere il pagamento totale della fattura.
Iva per cassa: le precisazioni del decreto
16 Ottobre 2012 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- I costi da sostenere per il deposito dei Bilanci in Camera di Commercio nel 2021
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- Liquidazione: il diritto al rimborso dei crediti erariali spetta a ogni ex socio
- altri...
Normativa
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Malattia e maternita 2020 per dipendenti e autonomi
- altri...
Speciali
- Holding finanziarie ed industriali. Valutazioni sul bilancio: asset test
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: le istruzioni
- Agevolazioni assunzioni 2020: i bonus in tempo di COVID
- altri...