L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 17/E pubblicata ieri 18 marzo, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto "prodotti energetici". In particolare, le Entrate, dopo aver chiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane, hanno confermato che alla cessione di tali prodotti si applica l’Iva agevolata al 10%, in quanto essi, essendo "prodotti energetici", se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili agli oli indicati nel n. 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633/1972, ai quali si applica l’Iva al 10%. Se, in via precauzionale, è stata applicata l’aliquota ordinaria, è consentita l’emissione di note di variazione ex art. 26, comma 3, DPR n. 633/1972, entro un anno dall’emissione dell’originario documento. Conseguentemente, la controparte (cessionario o committente) sarà tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato in precedenza, riversando l’imposta all’Erario.
Iva al 10% per la cessione di oli e grassi di origine animale e vegetale combustibili
19 Marzo 2013 in Notizie FiscaliFonte: Agenzia delle Entrate
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