L’acquisto dei mobili per la prima casa non rientra nei casi in cui si applica l’Iva agevolata al 4%. Mobili e arredi, infatti, non rientrano nell’elenco dei beni e servizi per i quali la disciplina Iva prevede l’applicazione dell’imposta con aliquote ridotte (tabella A allegata al Dpr n. 633/1972). Di conseguenza, l’operazione di acquisto di mobili destinati alla prima casa va assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, attualmente fissata al 21%. L’aliquota IVA agevolata del 4% è applicabile, invece, sia alle cessioni di abitazioni “non di lusso” con le caratteristiche “prima casa”, che alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione di tali immobili.
Iva agevolata 4% non applicabile a mobili e arredi
1 Marzo 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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