L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 238/2010 per il rientro dei “cervelli” in Italia, riconosciute sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la mancata iscrizione all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non costituisce ostacolo al riconoscimento dei benefici fiscali previsti per il rientro dei lavoratori in Italia: è sufficiente, infatti, che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero e sia in grado di dimostrare tale circostanza.
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Incentivi fiscali per il rientro dei “cervelli” in Italia: i chiarimenti delle Entrate
7 Maggio 2012 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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