Con la Risoluzione n. 82/E del 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul rapporto di solidarietà passiva per l’imposta di registro, previsto dall’art. 57 del Tur (Dpr 131/1986). In particolare, viene precisato che, a coloro che intervengono volontariamente in un processo e, comunque, rimangono estranei al giudicato della sentenza, non può essere esteso il principio di solidarietà passiva previsto per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della pronuncia. Il principio di solidarietà passiva può essere applicato solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza.
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Imposta di registro, solidarietà passiva non applicabile alle parti estranee al processo
22 Novembre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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