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Fondo perduto: agenzie di viaggio e calcolo del fatturato medio

18 Maggio 2021 in Notizie Fiscali

Con Circolare n 5/E del 14 maggio 2021 le Entrate rispondono a quesiti posti dai contribuenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni.

In merito alle operazioni realizzate da:

  • agenzie di viaggi 
  • tour operator

si domanda se sono incluse nell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo sia all’anno 2020 sia all’anno 2019, le prestazioni effettuate con riferimento alla data:

  • di incasso integrale del corrispettivo 
  • o la data di partenza del viaggio 
  • o inizio del soggiorno se antecedente,

ai sensi dell’articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Le entrate specificano che, in analogia con quanto chiarito in altri documenti di prassi quali:

  • la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 
  • le Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, 

viene considerato quale momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dall’articolo 74-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente, sia nel 2019 sia nel 2020. 

Pertanto in base a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, si ritiene vada valorizzata la data di “effettuazione dell’operazione”, che, nel caso specifico delle agenzie di viaggio e turismo, va individuata secondo quando previsto dall’articolo 1, comma 6, del D.M. 30 luglio 1999, n. 340, che stabilisce quanto segue: 

«Le operazioni, di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore».

Tale data, ai sensi del comma 7 dell’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta il momento impositivo in cui sorge l’obbligo di emettere fattura in base all’articolo 21. 

Non rileva dunque la circostanza che, in base all’articolo 5 del D.M. n. 340 del 1999, l’annotazione possa essere eseguita «entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche»

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