La corte di Cassazione con sentenza 33585 del 31 Agosto ha confermato la giurisprudenza di merito e stabilito che in caso di fatture emesse con la dicitura “ fattura emessa con IVA ad esigibiilità differita “ si applica il comma 3 art. 6 del DPR 633/1972 che considera effettuata l’operazione alla data della fattura o del pagamento derogando l’ordinaria individuazione del momento impositivo . Per questo motivo gli obblighi contabili ai fini IVA vanno eseguiti nel momento stesso dell’emissione della fattura, e, in mancanza, il contribuente commette il reato di dichiarazione infedele
Fatture con IVA differita da contabilizzare al momento dell’emissione
14 Settembre 2012 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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