Il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012) ha riscritto il punto 8-bis dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, eliminando la possibilità, per le imprese di costruzione, di optare per la separazione delle attività in presenza di cessioni di fabbricati abitativi esenti e cessioni imponibili. Di contro, però, le imprese di costruzione che cedono fabbricati abitativi dopo i 5 anni dall’ultimazione, possono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva in sede di rogito. Le caparre sono comunque escluse da Iva.
Dal Decreto Sviluppo 2012 nuove regole per le imprese di costruzione
3 Luglio 2012 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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