Al contribuente che ha presentato una dichiarazione dei redditi riportando un credito d’imposta maturato in un’annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione, o è stata presentata con un ritardo superiore a 90 giorni tale per cui è considerata omessa, non può essere riconosciuta tale eccedenza, anche se effettivamente maturata, in quanto manca il documento che la evidenzia all’origine. L’Amministrazione finanziaria procederà, quindi, con l’iscrizione a ruolo delle somme a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dell’anno successivo e il contribuente dovrà prima pagare le imposte, le sanzioni e gli interessi e solo dopo potrà chiedere il credito a rimborso mediante la procedura del contenzioso (art. 21, D. Lgs. n. 546/1992). Sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E di ieri 6 agosto 2012.
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Crediti d’imposta da dichiarazioni annuali non inviate: rimborso solo dopo il contenzioso
7 Agosto 2012 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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