L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E pubblicata venerdì 3 agosto 2012, fornisce chiarimenti sugli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina sui costi da reato e le fatture oggettivamente inesistenti. In particolare, viene precisato che non sono deducibili i costi direttamente connessi al compimento dei reati più gravi. Sono previste apposite sanzioni, inoltre, per chi indica in dichiarazione costi relativi all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi in realtà mai sostenuti. La sanzione, in tal caso, va dal 25 al 50 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi.
FISCO » Accertamento e riscossione » Accertamento e controlli
Costi da reato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
6 Agosto 2012 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
Notizie Fiscali
- Crediti a rimborso, la compensazione è bloccata fino al 30 aprile
- I ratei annuali degli elementi reddituali pluriennali diventano contestabili nel merito
- Pignoramento beni: il funzionario di riscossione può accettare il pagamento dal debitore
- altri...
Normativa
- Invito al contraddittorio obbligatorio dal 1° luglio 2020: l’Agenzia chiarisce
- Notifica avvisi di accertamento e termini di pagamento al tempo del Covid-19
- Stop termini inviti alla regolarizzazione fiscale o di documenti integrativi
- altri...
Speciali
- Le cause di esclusione ISA 2021
- Avvisi bonari in arrivo senza sanzioni
- Detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti: ancora incertezza
- altri...