La Cassazione civ., sez. lav., 7 agosto 2013, n. 18843 ha stabilito che l’art. 23 della L. 56/1987, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro – oltre alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della L. 230/1962 . nonché dall’art. 8bis del D.L. 17/1983, convertito con modificazioni dalla L. 79/1983 – configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo". Può quindi essere consentita (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro, idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
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Contratto a tempo determinato : delega in bianco ai sindacati
9 Settembre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
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