La Cassazione penale sez. IV, ha ribadito nella sentenza del 5 settembre 2013, n. 36398 che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), ma tale comportamento omissivo non si determina in maniera automatica ma va verificato in concreto. Il caso di specie riguardava l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore durante la prestazione lavorativa in un contratto d’appalto in cui non era stato nominato il responsabile dei lavori . La Cassazione ha rinviato ad altra sezione perché si verifichi concretamente l’incidenza del comportamento del committente nelle scelte relative all’esecuzione delle opere in appalto.
LAVORO » Lavoro » Rubrica del lavoro
Committente corresponsabile con l’appaltatore se non collabora nella prevenzione
17 Settembre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
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