La retribuzione del lavoratore domestico (es: colf, badanti, baby sitter) è reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti. Tuttavia, a differenza della generalità dei dipendenti, il datore di lavoro dei collaboratori domestici non assume la veste di sostituto d’imposta e, quindi, essi devono provvedere autonomamente all’assolvimento degli obblighi dichiarativi ed al versamento delle imposte che ne derivano. In particolare, i collaboratori domestici dovranno indicare il reddito percepito nell’anno all’interno del quadro RC del modello UNICO Persone Fisiche, tenendo conto, nel calcolo dell’Irpef, delle detrazioni per lavoro dipendente e delle detrazioni per carichi di famiglia. Nel caso di erogazione del Tfr, poi, a differenza di quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti che non indicano l’importo del Tfr in dichiarazione in quanto il dato è acquisito dal Fisco mediante il modello 770 presentato dal datore di lavoro – sostituto d’imposta, i lavoratori domestici sono tenuti ad indicare il Tfr ricevuto nel quadro M del modello UNICO PF, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.
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Colf e badanti, Tfr nel modello UNICO Persone fisiche
11 Marzo 2013 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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