La Cassazione civile, sez. Lav., nella sentenza del 9 luglio 2013, n. 16981 ha stabilito che i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali possono essere trasferiti soltanto previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, per la tutela dell’interesse sindacale all’inamovibilità del lavoratore, interesse considerato dal legislatore prevalente sulle esigenze dell’impresa per l’attitudine del trasferimento a far venir meno il legame tra il lavoratore e l’ambiente in cui egli operava quale titolare di incarichi sindacali. Inoltre, la Corte ha affermato che l’accordo interconfederale del 18 aprile 1966, nel dettare una disciplina procedimentale in tema di trasferimento dei rappresentanti sindacali unitarie, non può imporre termini e decadenze in modo da limitare l’autonomia e l’effettività dell’attività sindacale, la quale trova tutela nella disposizione generale di cui all’art. 22 della L. 300/1970, che subordina il trasferimento in questione al rilascio del nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza del dirigente.
LAVORO » Lavoro » Rubrica del lavoro
Cassazione lavoro n.16981/2013 sul trasferimento di un RSU
11 Luglio 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Cassa integrazione COVID: nuove procedure senza SR 41 nel Ristori 5?
- Disparità uomo donna 2021: le professioni agevolabili
- Esonero contributivo alternativo a Cig 2021: ancora manca l’ok UE
- altri...
Normativa
- Gestione separata INPS 2021: aliquote e novità ISCRO
- Retribuzioni: minimali e massimali INPS lavoro dipendente 2021
- Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: ratificata la Convenzione OIL
- altri...
Speciali
- Contratto di espansione 2021: il nuovo scivolo per la pensione
- Quota 100: le regole e le possibili modifiche
- Bonus mamma 2020: nuove istruzioni
- altri...