Per fruire degli sconti fiscali previsti per gli istituti di credito cooperativo, l’attività della banca, come previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 28, comma 2-bis, D. Lgs 385/1993), deve rispettare i "requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto".
Il fine prevalente, come per tutte le cooperative, è, infatti, assicurare vantaggi economici a favore dei propri componenti attraverso, ad esempio, tassi di interesse, beni e servizi offerti a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012 in merito al mantenimento degli sconti fiscali previsti.
Benefici fiscali per gli istituti di credito cooperativo solo se il socio ci guadagna
8 Maggio 2012 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- I costi da sostenere per il deposito dei Bilanci in Camera di Commercio nel 2021
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- Liquidazione: il diritto al rimborso dei crediti erariali spetta a ogni ex socio
- altri...
Normativa
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Malattia e maternita 2020 per dipendenti e autonomi
- altri...
Speciali
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
- Assegni nucleo familiare 2021: tabelle in vigore, come fare domanda
- Holding finanziarie ed industriali. Valutazioni sul bilancio: asset test
- altri...