Bankitalia, nelle istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 231/2007, in merito ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, ha precisato che l’obiettivo è assicurare l’accesso alle informazioni sui nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi, in qualunque momento o fase del pagamento, da parte delle autorità investigative e di quelle deputate al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Con provvedimento del Governatore in vigore dal 21 ottobre prossimo, inoltre, viene stabilito che, nei trasferimenti di fondi tra soggetti italiani, nel bonifico deve essere inserito il nominativo dell’ordinante, il suo indirizzo ed il numero di conto.
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Antiriciclaggio e Bankitalia: trasferimenti di fondi trasparenti
8 Ottobre 2012 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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