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Aiuti allo sport: il Sostegni bis prevede diverse misure a sostegno degli operatori

28 Maggio 2021 in Notizie Fiscali

Con l’art 10 del Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 sono previste misure a ristoro del settore dello sport.

Fondi a sostegno del settore sportivo

  • le disposizioni dell’art. 81 del Decreto Agosto così come convertito e relative al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di:
    • leghe e società sportive professionistiche 
    • e di società e associazioni sportive dilettantistiche,
    • si applicano anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • è istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid- 19, in favore:
    • delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro 
    • e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto;
  • la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate:le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione,le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Fondi a sostegno della liquidità delle imprese del settore sportivo

Infine il perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto negativo sui bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche.

Per le esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti negativi si ritiene di ampliare il perimetro soggettivo e potenziare la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e rispettivamente:

  • del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
  • del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene incrementato di risorse per un importo di euro 30 milioni di euro per l’anno 2021 che potrebbero essere idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per un massimo di 120 milioni di euro.

Per le medesime finalità e soggetti viene inoltre incrementata di 13 milioni di euro la dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per la concessione di contributi in conto interessi costituito dall’articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. 

Viene inoltre prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sui predetti comparti fino al 31 dicembre 2021

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