La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14252 del 23 Giugno 2014, ha ritenuto che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma di cui al DPR. n. 917/1986 cit., in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell’impresa, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (cfr. Cass.n.3433/2012 cit.; Cass. n. 8679/11).
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Spese di sponsorizzazione e deducibilità limitata
9 Dicembre 2014 in NormativaArgomenti correlati
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