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Obblighi vaccinali e Certificazioni verdi Covid: il testo del decreto convertito in legge

25 Gennaio 2022 in Normativa

Pubblichiamo il testo del Decreto Legge del 26.11.2021 n. 172 (c.d. Super Green pass) coordinato con la legge di conversione del 21.01.2022 n. 3 (pubblicata in GU del 25.01.2022 n. 19), contenente Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Ricordiamo che la Camera, con 408 voti favorevoli e 49 contrari, nella seduta del 18 gennai 2021 aveva votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (approvato dal Senato), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Covid-19 che qui riepiloghiamo brevemente:

Obbligo terza dose del vaccino ed Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie dal 15 dicembre

Il comma 1 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità.

Con la conversione in legge, l’obbligo suddetto è
esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022
, anche  agli studenti dei corsi di laurea
impegnati nello svolgimento dei tirocini
pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle
professioni sanitarie
. La violazione dell’obbligo determina l’impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione in dividuate dalle istituzioni di appartenenza.

Dal 15 dicembre estensione dell'obbligo vaccinale della terza dose, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Si prevede inoltre l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Dal 15 dicembre viene prevista la riduzione a 9 mesi (anziché 12) della validità del certificato verde Covid-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione (o della somministrazione della dose di richiamo);

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

La lettera c) dell’art. 4, comma 1, estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti. Tali disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2021 e ne sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni. 

Sui mezzi di TPL locale e regionale le verifiche potranno essere svolte secondo modalità a campione.

In sintesi, vengono così introdotte le seguenti modifiche alla elencazione tassativa, contenuta nel richiamato articolo 9-quater, comma 1, dei mezzi di trasporto su cui è obbligatoria una delle certificazioni (green pass)

  1. alla lett. b), relativa alla certificazione su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, viene soppressa l’esclusione che era prevista per quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti: per questi pertanto sarà necessario il green pass;
  2. alla lett. c), relativa ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, l’obbligo di accesso e l’utilizzo esclusivamente con green pass viene esteso ai treni di tipo interregionale; 
  3. alla lettera e), relativa agli autobus adibiti a servizi NCC, viene soppressa l’esclusione, prima prevista per quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, sui quali pertanto sarà necessario il green pass; 
  4. alla lettera e-bis) si opera solo un adeguamento formale, relativo agli impianti sciistici, per i quali era già previsto l’obbligo di certificazione, che viene confermato, senza limitazioni alla vendita dei biglietti; 
  5. si aggiunge la nuova lettera e-ter), con la quale si introduce l’obbligo di green pass per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Si modificano infine i commi 2 e 3 dello stesso art. 9-quater, prevedendo:

  • che gli obblighi di certificazione verde  di cui sopra non si applichino ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
  • che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione.

Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione

Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.

Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-Sars-CoV-2.

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