L’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli automatici di cui all’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1972, n. 633 e di quelle dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.
Gli importi dovuti,
, possono essere versati in un di pari importo; , possono essere dilazionati in un di pari importo; possono essere versati in un di pari importo previste dalla legge, che devono essere prodotte all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia. Le rate trimestrali successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sulle stesse sono dovuti interessi calcolati ad un tasso del 3,5% annuo.
Tale codice tributo è esposto nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta oggetto del controllo e nell’ apposito campo il codice atto contenuto nella comunicazione inviata dall’Agenzia.
Il codice tributo è operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.