Il credito d’imposta che risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate inscritte in bilancio, spetta anche ai soggetti diversi dalle banche ed enti finanziari, purché le imposte anticipate siano connesse ai disallineamenti che riguardano l’avviamento e le altre attività immateriali. È necessario, inoltre che si tratti di un soggetto IRES, con una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge.
Il credito d’imposta può essere compensato senza limiti con il Mod. F24, utilizzando il codice tributo “6834”. Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare, con riferimento al Modello Unico 2011, nella sezione XIX del quadro RU, con il codice credito “80”.
Queste sono alcune delle principali precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 94/E del 22.09.2011, sulla disciplina di utilizzo del credito d’imposta, contenuta nei commi da 55 a 58 dell’articolo 2 della L. n. 10 del 26.02.2011 (Decreto Milleproroghe).
FISCO » IRES » Determinazione Imposta IRES
Credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate, le istruzioni per l’utilizzo
23 Settembre 2011 in NormativaArgomenti correlati
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