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Permessi soggiorno per studio: è possibile svolgere un lavoro estivo?

5 Giugno 2022 in Domande e risposte

 Il permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio  a cittadini extracomunitari è  previsto e regolato attualmente dall'  art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. – Testo unico immigrazio – e dagli artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)

Si ricorda innanzitutto che il permesso per studio è necessario per i cittadini stranieri non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia con un visto per motivi di studio e che devono frequentare corsi di studio o formazione della durata superiore a 3 mesi. 

 Il permesso di soggiorno per motivi di studio va  richiesto alla Questura (in particolare all' Ufficio Immigrazione) entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello studente, tramite kit postale. Il Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio può essere rinnovato, al fine di coprire l’intero corso di studi previsto nel rilascio del visto di ingresso.

Questo permesso consente anche lo svolgimento di una attività lavorativa ma con le limitazioni previste dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di  validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo 

  • non superiore a 20 ore settimanali,  anche cumulabili per cinquantadue settimane, 
  • con  limite annuale di 1.040 ore”.

L'ispettorato del lavoro ha recentemente risposto  in maniera  molto restrittiva ad un interpello in cui si chiedeva se sia  possibile  non rispettare  il numero massimo di ore settimanali  cumulandole nei mesi estivi, quando i corsi  di studio vengono interrotti , fermo restando il limite massimo di 1040 ore di lavoro annuale.

Nella nota N. 1074 del 25 maggio 2022  l'Ispettorato afferma che   con il permesso di soggiorno  per motivi di studio è possibile  soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti  che non  possono valicare:

  •   né il limite di 20 ore settimanali 
  • né  limite  annuale di 1.040 ore complessive.

Un lavoro estivo con orari settimanali maggiori non è quindi realizzabile.

L'ispettorato spiega che  sulla base del parere del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione,  si intende  consentire allo studente straniero di potersi  mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano)  deve avere comunque l' assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Per questo sono stati fissati gli specifici limiti orari.

L'ispettorato  ricorda infatti  che l’ingresso per motivi di studio  non è  subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con il decdeto flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto  si tratta di una disciplina  specifica e piu favorevole, proprio per le finalità formative,  di quella prevista per coloro che intendano fare ingresso in Italia nazionale per finalità lavorative

La nota specifca quindi  che  se il  titolare del permesso per motivi di studio intende lavorare per un  numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso in permesso per motivi di lavoro.

 

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