Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Nel quadro RW si evidenzia l'introduzione di due nuove caselle nei righi da RW1 a RW5:
- campo 20, da barrare da parte del contribuente che adempie soltanto agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma che per qualsiasi ragione non è tenuto al versamento dell’IVIE/IVAFE;
- campo 24, da barrare nel caso in cui i cointestatari siano più di due.
Ai fini della compilazione del quadro RW si ricorda che la “Legge Europea 2013 bis” n. 161/2014 ha modificato l’ambito di applicazione dell’IVAFE, prevedendo che si applichi solo sui prodotti finanziari detenuti all'estero e i conti correnti ed i libretti di
risparmio detenuti all'estero (le parole "attività finanziarie" sono state sostituite dalle parole "prodotti finanziari").
risparmio detenuti all'estero (le parole "attività finanziarie" sono state sostituite dalle parole "prodotti finanziari").
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.