- preventive ( c.d. controlli difensivi) di condotte illecite
- organizzative o di sicurezza (ad es.nelle banche contro le rapine,)
- agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (ad es. smartphone, tablet o pc)
- agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- i sistemi di videosorveglianza possono essere installati solo con modalità che tutelino la dignità e la privacy dei lavoratori (ad es. l'installazione di telecamere in locali adibiti a spogliatoi possibile solo in modo da non consentire la ripresa diretta delle persone).
- è necessario che i dati raccolti siano protetti da accessi non autorizzati e che le immagini registrate siano conservate per un periodo limitato 24 ore, con eccezione di esigenze tecniche (dati raccolti nei mezzi di trasporto) o per alta rischiosità dell'attività.
- Sono in ogni caso vietate le riprese ai fini di mero controllo dell'adempimento dell'attività lavorativa; in questo senso:
- i dati raccolti non possono essere utilizzati in procedimenti disciplinari contro il lavoratore .
MA ATTENZIONE: Esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti (cd. controlli difensivi) e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, in questo caso le prove di reato acquisite sono utilizzabili nel procedimento penale.
Sul punto una sentenza di Cassazione 19922 2016 ha ribadito che i «controlli difensivi» sui dipendenti sono legittimi solo quando riguardano specifiche condotte lesive di cui si abbia sospetto ed estranee alla prestazione di lavoro e vanno concordati con i sindacati. Nel caso di specie, invece, al lavoratore era stato contestato di aver registrato nel proprio rapporto alcune ispezioni , in realtà non effettuate . Infatti il veicolo utilizzato dal dipendente risultava altrove nell'orario indicato, come rilevato nel sistema satellitare GPS. Tale sistema però installato in tutti i mezzi aziendali ex ante non può rientrare tra i controlli cd. "difensivi" ammessi dalla legge in casi particolari. Si applica quindi la garanzia dell'art. 4, comma 2 legge 300/70, per cui i dati dell'impianto GPS di controllo a distanza non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore e risulta illegittimo il provvedimento disciplinare di licenziamento.
La recente CIRCOLARE INL n. 5-2018 ( del 19-2-2018) ha ulteriormente ampliato le eccezioni che permettono di utilizzare la videosorveglianza, confermando una situazione normativa molto complessa e frastagliata.
Ad esempio ha specificato che se sono presenti finalita di controllo come ragioni di sicurezza , le telecamere di videsorveglianza possono anche inquadrare direttamente i lavoratori e si puo evitare di specificarne in anticipo il punto di installazione, dato che anche la posizione di macchinari e merci in azienda viene spesso modificata.
Inoltre le apparecchiature di riconoscimento biometrico sono escluse dalla procedura autorizzativa prevista per le apparecchiature di videsorveglianza.