I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di compensi in natura.
Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.
Alcuni esempi possono essere:
- l’alloggio e il vitto in famiglia (per il portiere o per la badante o colf), nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
- buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
e dalla concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:
- telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- autovetture o altri mezzi di trasporto;
Oppure di altri servizi come:
- Trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Il caso dell'alloggio dato in uso al dipendente rientra nella casistica del fringe benefit riferito al lavoro dipendente ed è regolato dall'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 del Testo unico delle imposte dirette.Esso trova la sua applicazione sia nel caso classico relativo alla concessione in godimento al dipendente di un fabbricato dato in uso a titolo abitativo (ad esempio la categoria catastale A) ma anche dalla concessione in uso di un fabbricato rientrante nella categoria catastale C (garage).