Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENASARCO, a seguito del Decreto Liquidita del 10 aprile, ha deliberato la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali per il primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 20 maggio 2020 per gli agenti e rappresentanti.
In particolare, la sospensione riguarda le imprese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano:
- con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;
- con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
- tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa dopo il 31 marzo 2019.
I contributi sospesi dovranno poi essere versati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in massimo 5 rate da quella data.
La sospensione riguarda solo i versamenti e non l'obbligo di dichiaraizone delle provvigioni quindi viene richiesto a tutte le imprese di compilare online la distinta di versamento entro la data del 20 maggio 2020.
Ricordiamo che le aliquote sono aumentate anche nel 2020, come previsto dal regolamento del 2013, salendo al 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà, e come sempre una metà è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
Il 19 febbraio 2020 sono stati resi noti i minimali contributivi e i massimali di reddito per il 2020 , che riportiamo di seguito :
plurimandatario |
monomandatario |
|
Minimale |
431,00 € |
861,00 € |
Massimale |
25.682 € |
38.523 € |
In particolare:
per l'agente plurimandatario : il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
per l'agente monomandatario: il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).
Ricordiamo che il contributo , di norma , va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza quindi le scadenze sono le seguenti :
1° trimestre – 20 Maggio
2° trimestre – 20 Agosto
3° trimestre – 20 Novembre
4° trimestre – 20 Febbraio dell'anno successivo.
Va sempre sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza, ragion per cui in una fattura per provvigioni relative all’anno 2019 l’aliquota da utilizzare è quella del 2019 , anche se la fattura viene emessa nel 2018.
Le aliquote dal 2016 in poi erano le seguenti:
anni |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Aliquota contributiva |
15,10 |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
(di cui aliquota previdenza) |
12,50% |
12,55% |
13,00% |
13,50% |
14,00% |
(di cui aliquota solidarietà ) |
2,60% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |